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Garanzia del rischio di insolvenza

L’obbligo di pagamento dell’emittente per i vostri eventuali averi su conti delle carte è assicurato tramite la garanzia di una banca soggetta alla legislazione sulle banche. Il testo dettagliato e rilevante per il titolare di carte della garanzia del rischio di insolvenza attualmente in vigore (segnatamente le condizioni e l’entità della garanzia) è riportato di seguito, sotto forma di estratto, nel testo in corsivo. L’emittente si riserva di modificare in qualsiasi momento la presente garanzia del rischio di insolvenza. È determinante la garanzia del rischio di insolvenza in vigore al momento dell’insolvenza. Il testo rilevante per il titolare di carte della più recente garanzia del rischio di insolvenza è pubblicato sotto forma di estratto sul presente sito Web e le modifiche verranno comunicate al titolare di carte in modo adeguato.

Garante:
UBS Switzerland AG

Beneficiari:
Ciascun titolare di carte che abbia un conto della carta presso Swisscard, conformemente alle seguenti condizioni

Committente:
Swisscard AECS GmbH

Importo massimo:
CHF 60 000 000

Obbligo di garanzia:

Con la presente, la garante si impegna, ai sensi dell’articolo 111 del Codice delle obbligazioni svizzero, in caso di fallimento di Swisscard AECS GmbH (in seguito «Swisscard») o in caso di procedura di concordato relativa a Swisscard, a rimborsare la perdita (risultante da un credito presente sulla carta, interessi inclusi) a ciascun titolare di carte che abbia un conto della carta presso Swisscard.

Sussiste una perdita nel senso succitato qualora in un attestato di carenza di beni dopo fallimento o in un attestato di scoperto del liquidatore o di un giudice del concordato competente si dimostri che il titolare di carte vanta un credito ammesso nei confronti di Swisscard che rimane scoperto. Un siffatto credito non costituisce, tuttavia, una perdita nel senso succitato e non è, quindi, soggetto a detta garanzia qualora il credito in questione si riferisca a un avere privo del carattere di deposito (segnatamente ai sensi della cifra 18bis della circolare 2008/3 «Depositi del pubblico presso istituti non bancari» dell'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari FINMA o della relativa normativa applicabile al momento dato).

L’obbligo della garante ai sensi della presente garanzia è limitato per tutti i beneficiari complessivamente a CHF 60 000 000 (vale a dire che i crediti in questione di tutti i beneficiari vengono sommati per il calcolo di tale soglia massima).

Il pagamento dell’importo della perdita da parte della garante ai sensi della presente garanzia avviene alla prima diffida di pagamento scritta, nella misura in cui venga allegata una copia autenticata del succitato attestato di carenza di beni dopo fallimento o del succitato attestato di scoperto e si dimostri che il credito in questione sia correlato a un conto della carta presso Swisscard.

La presente garanzia entra in vigore il 1° luglio 2015, è valida fino al 30 giugno 2025 e decade qualora entro tale data non sia avvenuto alcun ricorso alle prestazioni o la garanzia non sia stata prolungata. Il ricorso alle prestazioni si considera avvenuto qualora la diffida di pagamento ai sensi del precedente capoverso sia pervenuta alla garante.

Tutte le questioni relative alla presente garanzia si giudicano sulla base del diritto materiale svizzero (senza tener conto, in altre parole, dei conflitti di legge). Foro competente esclusivo per tutti i procedimenti è quello di Zurigo, Svizzera, con possibilità di impugnazione innanzi al Tribunale federale svizzero.